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Ente locale e partecipazione dei cittadini

La legge sulla partecipazione approvata il 19 dic. 2007 dal Consiglio regionale della Toscana dispone le norme sulla promozione della partecipazione dei cittadini alla elaborazione delle politiche regionali e locali.
In particolare si richiama l'attenzione dell'Ente locale di Massa Marittima a firmare il protocollo di intesa con la Regione Toscana promosso dall'articolo 18 della legge per la condivisione dei principi previsti dall'articolo 1 della legge stessa e delle procedure in essa previste.
Ricordiamo che per un ente locale aderire al protocollo d’intesa ed adottare un regolamento sulla partecipazione, sono alcune delle condizioni previste per la presentazione di un proprio progetto partecipativo:

Art. 1
Principi
1. La partecipazione alla elaborazione e alla formazione delle politiche regionali e locali è un diritto; la presente legge promuove forme e strumenti di partecipazione democratica che rendano effettivo questo diritto.
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Art. 18
Protocollo tra Regione ed enti locali
1. La Giunta regionale promuove un protocollo di intesa tra enti locali e Regione, aperto a sottoscrizioni anche successive.
2. La sottoscrizione del protocollo comporta per gli enti aderenti la condivisione dei principi della presente legge, l’accettazione volontaria delle procedure in essa previste, la sospensione dell’adozione o dell’attuazione degli atti amministrativi di propria competenza la cui adozione o attuazione può prefigurare una decisione che anticipi o pregiudichi l’esito del dibattito pubblico o degli altri processi di partecipazione.
3. Il protocollo può prevedere forme di sostegno regionale anche al di fuori di processi specifici di partecipazione ammessi a sostegno regionale, per ciò che concerne logistica, tecnologie dell’informazione e formazione professionale, privilegiando quegli enti che danno stabilità alle pratiche partecipative; l’adozione di un regolamento sulla partecipazione è indice di tale stabilità.
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Entro il 31 marzo 2008, salvo eventuale proroga dei termini, è possibile presentare, per i progetti che avranno inizio a partire dal 10 maggio 2008, due tipi di domanda:

1. proposta di dibattito pubblico regionale su grandi interventi, opere pubbliche o questioni di rilevante impatto ambientale e sociale per la vita dell’intera comunità regionale, secondo le modalità previste al Capo II della legge;

2. domanda di sostegno finanziario e organizzativo a progetti partecipativi locali, diversi dal dibattito pubblico, promossi da enti locali singoli e associati, associazioni e gruppi di cittadini, istituti scolastici, imprese, secondo le modalità previste al Capo IV della legge.

Per maggiori informazioni si allega il testo integrale della legge.

AllegatoDimensione
partecipazione-LEGGE APPROVATA DAL CONSIGLIO 19 DIC 07.pdf43.93 KB
1212499726768_Guida_Legge_Partecipazione.pdf5.33 MB